I nuovi parametri forensi
Entrano in vigore oggi le modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
E’ quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile.
Il nuovo decreto, che si intitola “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247″, apporta alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri.
Le modifiche introdotte riguardano i parametri generali per i compensi giudiziali, l’attività penale, l’attività arbitrale, l’assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, i giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, l’attività stragiudiziale e il c.d. avvocato telematico.
Vediamo più da vicino le singole previsioni:
Parametri generali per i compensi in sede giudiziale
- Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento;
- per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento;
- avvocato telematico: il compenso determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all’interno dell’atto»;
- avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti);
- quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento
Giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato: in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento
Procedimenti arbitrali rituali e irrituali: i compensi previsti dall’apposita tabella si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all’intero collegio.
Attività penale: queste le novità introdotte dal decreto:
a) elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso: è inserito “il numero degli atti da esaminare”, che va ad aggiungersi agli altri già previsti: le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività, l’importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l’autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare;
b) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, “possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni cas non oltre il 50 per cento».
Avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale
a) il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti).
b) lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché “una parte contro più parti”), sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.
c) ferma l’identità di posizione procedimentale o processuale, quando la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
Attività stragiudiziali: il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla apposita tabella allegata, i quali «possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita: l’attività svolta dall’avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella appositamente inserita nel D.M. 55 (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.
Giudizi innanzi al Consiglio di Stato: è sostituita la tabella dei compensi, nella quale sono incrementati in modo sensibile i parametri riferiti alla fase decisionale.
FONTE: altalex.it